Legislator Case Law & Legislation
Ordinanza — n. 24980/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the requested evidentiary review exceeds cassation's scope.

Case Number Ordinanza — n. 24980/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

AI generated

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding aggravated fraud, claiming the lower court failed to consider a specific document. The court ruled that such a request for new evidence assessment falls outside the cassation's jurisdiction, which is limited to reviewing legal errors and specific structural flaws in the existing reasoning.

Legislator headnote

AI generated

Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the sole ground is a request for a re-evaluation of evidentiary findings that is extraneous to the scope of legal review and lacks a specific identification of the structural defects in the lower court's reasoning.

Keywords

AI generated
cassation appeal inadmissibility evidentiary review scope aggravated fraud charge structural defects reasoning procedural costs award

Cited Legislation

AI generated
Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Cited Case Law

AI generated
Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020
pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv.
AI generated

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

posto da: SEMINARA GIORGIO ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 26/10/1977 avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Seminara Giorgio Antonio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa aggravata, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla completezza del compendio probatorio ai fini della riconducibilità dei fatti al ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla titolarità del conto su cui è stato accreditato l'indebito profitto e sulla carta d'identità contraffatta utilizzata per rassicurare il compratore, che replicava per numero di serie quella effettivamente rilasciata all'imputato); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01), circostanza che non ricorre nella specie ove la prova asseritamente non assunta sarebbe una sentenza riguardante un fatto diverso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M