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Ordinanza — n. 24952/2026 — snpen AI generated

Italian Court dismisses appeal as procedural grounds are inadmissible and sentencing is within trial court discretion.

Case Number Ordinanza — n. 24952/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the conviction for defamation and the imposed sentence. The appellant claimed errors in the lower court's reasoning and sentencing, but the Court found these grounds impermissible in a final review. Consequently, the appeal was dismissed because the trial judge properly exercised discretion on sentencing and the appellant's complaints were already addressed by the first-instance court.

Legislator headnote

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Art. 628 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals challenging the determination of criminal liability or the imposition of penalties are inadmissible in the Court of Cassation if they merely reproduce arguments already examined and resolved by the court of first instance, as the assessment of sentencing discretion remains within the exclusive competence of the trial judge.

Keywords

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion defamation conviction Court of Cassation review procedural bar

Cited Legislation

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Art. 628 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 628 cod. pen
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Full text

posto da: DARWISH MOHAMED MOHAMED SHABAN SHABAN (CUI 06MLDMH) nato il 22/08/2005 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Darwish Mohamed Mohamed Shaban Shaban; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito, il quale ha chiarito come le dichiarazioni rese dalle persone offese costituissero prova della sussistenza del reato, risultando immuni da illogicità e contraddizioni e trovando riscontro in plurimi elementi, ivi specificati (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in questa sede e sono manifestamente infondati, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la determinazione della pena — anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, nonché alla fissazione della pena base — rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, tale onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M