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Ordinanza — n. 24934/2026 — snpen AI generated

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and repetitive arguments.

Case Number Ordinanza — n. 24934/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and the repetitive nature of the arguments. The appellant challenged the lower court's decision on extortion, claiming insufficient motivation and contradictory reasoning regarding mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the grievances merely reiterated points already dismissed by the appellate court without providing concrete, pertinent criticism.

Legislator headnote

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must be specific and pertinent, failing if it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without concrete criticism.

Keywords

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lack of specific grounds repetitive arguments inadmissible appeal extortion liability procedural penalty

Cited Legislation

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Cited Case Law

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01
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Full text

posto da: MITA GIUSEPPE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 17/06/1957 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Mita, articolato nei seguenti motivi:

1) Mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di estorsione;

2) Mancanza di motivazione in relazione alla denegata riqualificazione del fatto contestato nella ipotesi di reato di truffa;

3) Contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen.; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti risultano formulati in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, tali censure sono manifestamente infondate perché non risultano sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr.

Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato ed offrendo specifico ed approfondito riscontro alledoglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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