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Ordinanza — n. 24917/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific appeal grounds regarding sentencing.

Case Number Ordinanza — n. 24917/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the determination of the penalty without prior appeal grounds. The appellant argued a violation of Article 133 of the Penal Code, but the lower court had already assessed the sentence's adequacy under Article 597 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal lacked specificity and failed to correlate its arguments with the contested decision, rendering it inadmissible under Article 606.

Legislator headnote

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it lacks specificity by failing to correlate the reasons cited in the contested decision with those relied upon in the appeal.

Keywords

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inadmissibility of appeal lack of specificity determination of penalty correlation of arguments Article 606 Code of Criminal Procedure Article 597 Code of Criminal Procedure procedural defect

Cited Legislation

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
con riferimento alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Letto il ricorso di Luca Di Lazzaro; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Luca Di Lazzaro; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen.

Cited Case Law

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01
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Full text

nato a PESCARA il 21/08/2000 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Di Lazzaro; ritenuto che l'unico motivo proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., risultando inoltre privo di specificità perché del tutto carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr.

Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che nel caso di specie la Corte territoriale, pur non risultando investita della questione relativa alla determinazione della pena, ha espressamente valutato la congruità della misura della pena stabilita dal primo giudice, ritenuta minimamente sufficiente ad assolvere una funzione retributiva e preventiva, facendo corretto esercizio del potere d'ufficio riconosciuto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M