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Ordinanza — n. 24904/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new mitigation argument not raised in appeal.

Case Number Ordinanza — n. 24904/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new mitigation circumstance under Article 62 of the Penal Code, which the court deemed a mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. Furthermore, the court rejected the request to apply the new mitigation rule from the 2024 Constitutional Court decision because it was not raised for the first time before the appellate court.

Legislator headnote

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 363-bis, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it introduces a new ground for mitigation not previously raised in the appeal proceedings or with added motives.

Keywords

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cassation appeal inadmissibility new mitigation circumstance Article 62 Penal Code procedural exhaustion repetition of arguments

Cited Legislation

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Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Art. 363-bis, c.p.p.

Cited Case Law

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Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi
Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Full text

la Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Luca Merletti;considerato che la prima doglianza prospettata con l’unico motivo di ricorso,con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primocomma, n.4, cod. pen., oltre che manifestamente infondata, risulta meramenteriproduttiva di profili di censura già dedotti in appello e già congruamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale, richiamando i principi di dirittoconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (si veda pag. 4 dellaimpugnata sentenza, sul valore economico non irrisorio della somma sottratta esulla irrilevanza delle condizioni economiche del danneggiato);ritenuto che la richiesta di applicazione dell’attenuante della lieve entità,introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, non èconsentita per la prima volta dinanzi a questa Corte, in quanto, la questione, giàproponibile in appello, non è stata prospettata in quella sede, neppure con imotivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. inmotivazione sul punto:

Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI