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Ordinanza — n. 24653/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted burglary, rejecting recidivism and sentencing arguments.

Case Number Ordinanza — n. 24653/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Dismissed

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeals by Shonia Anri, Giorgi Gvazava, and Giorgi Jinikashvili inadmissible. The appellants challenged the recognition of recidivism and the sentencing discretion exercised by the Rome Court of Appeal regarding their conviction for attempted burglary. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning regarding recidivism was coherent and that sentencing discretion is reserved for the trial judge unless arbitrary.

Legislator headnote

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The Court of Cassation reviews only for legal violations and logical flaws, leaving the assessment of recidivism and the exercise of sentencing discretion to the court of first instance.

Keywords

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attempted burglary conviction recidivism recognition sentencing discretion Cassation appeal inadmissible appeal

Cited Legislation

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Cited Case Law

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025
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Full text

posti da: SHONIA ANRI nato il 14/05/1989 GVAZAVA GIORGI nato il 18/10/1981 JINIKASHVILI GIORGI nato il 24/09/1987 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Anri Shonia, Giorgi Gvazava e Giorgi Jinikashvili ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di tentato furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva - è manifestamente infondato avendo dato atto la Corte (pag. 5 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi (e accertati) e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede in quanto assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è indeducibile in quanto la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione:

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM Dic P.Q.M