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Ordinanza — n. 24627/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges factual credibility rather than legal errors.

Case Number Ordinanza — n. 24627/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal by Ciro Castellano inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued that the lower court incorrectly assessed the credibility of the civil party and their family's statements regarding criminal liability. The court rejected this because the appeal sought to re-evaluate evidence, which is outside the scope of cassation review and lacks specific identification of legal errors.

Legislator headnote

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals challenging the credibility of evidence or seeking a re-evaluation of facts are inadmissible as they fall outside the scope of the cassation review which is limited to legal errors.

Keywords

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cassation review scope credibility assessment factual re-evaluation inadmissible appeal legal error standard

Cited Legislation

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Cited Case Law

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Full text

posto da: CASTELLANO CIRO nato a NAPOLI il 25/05/1952 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciro Castellano, lette le conclusioni e la nota spese depositate il 29 aprile 2026 dalla parte civile e letta la memoria depositata per il ricorrente in data 9 aprile 2026; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale e l'apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del narrato della parte civile (e dei suoi familiari), non è consentito dalla legge poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che vige per la Corte di cassazione la preclusione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno già esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 17 e ss. della sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati contestati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile deve essere rigettata, considerato che la stessa che non ha dedotto nessuna argomentazione tale da costituire un utile contributo per la decisione;

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M