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Ordinanza — n. 24475/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation and merit review.

Case Number Ordinanza — n. 24475/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime of extortion. The appellant attempted to challenge the factual reconstruction and evidence evaluation without alleging specific misrepresentations of proof, violating the principle of limited review. The court rejected the request because the appeal merely reiterated grievances already addressed with proper reasoning in the second-instance judgment.

Legislator headnote

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks a review of the merits of territorial court evaluations without alleging specific misrepresentations of evidence or incorrect application of penal law.

Keywords

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cassation appeal inadmissibility specific misrepresentation of evidence limited review principle extortion conviction confirmation reiteration of grievances

Cited Legislation

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 624 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Sawa Mourad Driss era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 cod.

Cited Case Law

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Full text

posto da: SAWA MOURAD DRISS nato il 18/07/1975 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale Sawa Mourad Driss era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che il motivo è pure privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. prima pagina della motivazione della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.M