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Ordinanza — n. 23993/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic legal complaints lacking specific factual allegations.

Case Number Ordinanza — n. 23993/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which exact provision of the cited articles was violated. The appellant merely asserted illegitimacy without detailing how the execution judge's recalculation of the sentence breached the criteria in Articles 81 of the Penal Code and 671 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the inadmissible filing.

Legislator headnote

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal against an execution order is inadmissible if the complaint is limited to a generic assertion of illegality without specifying the precise point of law violated and the factual circumstances constituting the breach.

Keywords

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inadmissible appeal generic legal complaint execution order review penal code criteria procedural costs fine

Cited Legislation

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
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Full text

ANZA sul ricorso proposto da: BANI MAURO nato a UMBERTIDE il 20/02/1958 avverso l'ordinanza del 12/01/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorrente lamenta che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Bologna, rispettivamente, il 9 luglio 2021 (irrevocabile il 24 gennaio 2023) e il 21 maggio 2024 (irrevocabile il 20 gennaio 2025) è stato operato il ricalcolo della pena in termini illegittimi a ragione della violazione dei criteri fissati dagli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.; considerato che: la censura, così come articolata, si atteggia in termini di estrema genericità in quanto contiene la mera enunciazione del dato normativo della diposizione asseritamente violata, senza alcuna specificazione del profilo della decisione che avrebbe determinato la violazione meramente affermata; il ricorso ha mancato di precisare quale punto delle disposizioni citate sarebbe stato violato risolvendosi nella mera denuncia della «illegittimità» dell'operato del giudice dell'esecuzione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dic P.Q.M