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Ordinanza — n. 23883/2026 — snpen AI generated

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts in cassation proceedings.

Case Number Ordinanza — n. 23883/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in excluding a minor circumstance mitigation under Article 4 of Law 110/75. The court rejected this because cassation judges cannot re-evaluate factual elements or adopt new fact-finding parameters, limiting their review to legal errors.

Legislator headnote

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Art. 616 c.p.p.; In cassation proceedings, the court is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new fact-finding parameters, restricting review strictly to legal errors and procedural violations.

Keywords

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts prohibited minor circumstance mitigation exclusion Law 110/75 criminal offense court costs and fine imposition

Cited Legislation

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Art. 4 comma 3 L. 110/75
La Corte di appello di Napoli con sentenza dell’8 ottobre 2025 haconfermato la condanna di Sorrentino Alfonso alla pena di otto mesi di arresto e2000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Cited Case Law

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Full text

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza dell’8 ottobre 2025 haconfermato la condanna di Sorrentino Alfonso alla pena di otto mesi di arresto e2000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per vizio di motivazione e violazione di legge in puntoall’esclusione dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 4 comma 3 L.110/75.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non siconfrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato che hannoaffrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione deglielementi di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita inquesta sede.La Corte ha dato ampio conto delle ragioni che hanno condotto al rigettodell’istanza e con le medesime il ricorrente non si confronta, limitandosi ainsistere per una differente valutazione degli elementi di fatto rispetto a quellacontenuta nel provvedimento impugnato.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi