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Ordinanza — n. 23698/2026 — snpen AI generated

Italian Court dismisses appeal against defamation conviction citing lack of admissible grounds and factual errors.

Case Number Ordinanza — n. 23698/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Dismissed

Legislator summary

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated defamation, arguing flaws in the court's reasoning regarding document authenticity and witness credibility. The court rejected these claims as they sought to re-evaluate evidence or raise new factual issues outside the scope of the appeal, noting the lower court correctly assessed the credibility of the victim and the link between the posts and the appellant.

Legislator headnote

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Appeals against criminal judgments must be based on legal errors or specific procedural defects; complaints regarding the factual assessment of evidence or the credibility of witnesses are inadmissible as they constitute new facts or requests for re-evaluation of the trial record.

Keywords

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aggravated defamation inadmissible appeal factual assessment witness credibility court of cassation procedural defects evidence re-evaluation

Cited Legislation

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Full text

nato a SASSARI il 18/09/1962 avverso la sentenza del 09/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; giAOSSERVA 1. Rilevato che Galleri Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il reato di diffamazione aggravata. Letta la memoria del ricorrente che ripropone i motivi di ricorso.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'autenticità documentale dell'estratto cartaceo del post a sé ricondotto - è inammissibile in quanto costituito da censure volte ad ottenere una non consentita rivalutazione delle prove, nonostante la Corte territoriale abbia evidenziato come la prova derivi, oltre che dal documento soprattutto dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sulla cui credibilità è stato escluso ogni dubbio.

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in merito all'omesso controllo circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui si sottolinea la piena attendibilità e credibilità della persona offesa, il cui racconto è stato ritenuto assolutamente lineare e coerente, nonché riscontrato dagli ulteriori elementi probatori.

4. Considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso - con i quali il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine all'effettiva valenza probatoria della corrispondenza nominativa del nickname al nome dell'imputato e all'omessa denuncia per furto d'identità nonché alla complessiva valutazione delle prove - sono entrambi inammissibili in quanto volti ad ottenere una non consentita riproposizione del significato del compendio probatorio, omettendo di confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata, invece, ha evidenziato che, in assenza di accertamenti sull'indirizzo IP, deve attribuirsi rilevanza probatoria anche al contenuto dei post offensivi, ove inerente a fatti oggettivamente conoscibili solo da determinati soggetti.

Nel caso de quo, la riferibilità all'imputato delle espressioni offensive è attestata, oltre che dal post su un profilo Facebook il cui nickname corrisponde al nome del ricorrente, anche dall'omessa denuncia del furto di identità e, soprattutto, dai precisi riferimenti contenuti nei post alle vicende personali intercorse con le persone offese.

25. Ritenuto che il quinto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, esclusa a causa dell'incontinenza delle espressioni utilizzate - è inammissibile in quanto costituito da doglianze versate in fatto, estranee all'orizzonte di legittimità per giurisprudenza consolidata.

6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.Mokoctuttém eiya