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Ordinanza — n. 23344/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and generic arguments.

Case Number Ordinanza — n. 23344/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued for liability regarding money laundering and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's rejected claims. Consequently, the court ruled that the grievances lacked the necessary specificity and legal comparison required for a cassation review.

Legislator headnote

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances are not formulated in terms permitted by law, are merely reproductive of appellate arguments, or lack the necessary specificity to confront the lower court's reasoning.

Keywords

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments money laundering liability cassation review limits

Cited Legislation

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Cited Case Law

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
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Full text

ANO nato a ROMA il 02/03/1977 • avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA - / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emiliano Di Ettore e la memoria con allegate conclusioni scritte e nota spese trasmessa dal procuratore speciale della parte civile costituita, Poste Italiane s.p.a.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio (omessa valutazione del concorso nel reato presupposto), non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità; che, invero, le doglianze prospettate risultano meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, ove si rileva come dalle risultanze probatorie fosse emerso in modo chiaro e univoco che l'imputato non aveva partecipato alla fattispecie di produzione), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volti a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, perché la censura è priva della necessaria specificità, prospettando argomentazioni del tutto generiche che non si confrontano in alcun modo con quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto che il ricorrente deve essere altresì condannato (come da dispositivo, in considerazione del rito camerale non partecipato) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio sostenute nel grado dalla parte civile Poste Italiane s.p.a., che ne ha chiesto la liquidazione, avendo argomentato funditus le ragioni della ritenuta inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.Mx2.11,3 4,4( ammende. Condanna .l'ipuputato alla rifusione delle spese di rappresentanza Ch( 6- 10ití. e difesa sostenute nel .104...eaF " l ptairte.tivile Poste Italiane s.p.a., che liquida incomplessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 5 maggio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente Massimo Perrotti Lucia Aielli r DIPOSITATA 1N CANCELLERIA 2 5f0 2026 11 F rio Giudiziario Manie e Stiri',