Legislator Case Law & Legislation
Ordinanza — n. 23343/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal for reiterative complaint and prohibited new sentencing evaluation.

Case Number Ordinanza — n. 23343/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Dismissed

Legislator summary

AI generated

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground was a mere repetition of grievances already rejected in the second instance. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, while the lower court had already addressed these points without success. The court rejected the request as it sought a new evaluation of sentence proportionality, which is strictly forbidden in cassation proceedings.

Legislator headnote

AI generated

Art. 62, n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already disallowed in the second instance and if it attempts a new evaluation of sentence proportionality.

Keywords

AI generated
reiterative complaint inadmissible appeal sentence proportionality cassation procedure mitigating circumstance second instance review prohibited new evaluation

Cited Legislation

AI generated
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ben Hadj Sassi Aymen, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma, quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod.

Cited Case Law

AI generated
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
AI generated

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

AYMEN nato il 15/09/1984 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ben Hadj Sassi Aymen, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma, quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese, ed è altresì vietato perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che il giudice di merito ha motivato sul trattamento sanzionatorio adducendo ragioni non suscettibili di censura in questa sede (pag. 3 e seguenti dove è stata valorizzata la consistenza del prelievo, affatto trascurabile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MCANCE1 24 tó nié• sudiin Santis 2