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Ordinanza — n. 23281/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed as merely reiterative of already rejected arguments regarding criminal liability identification.

Case Number Ordinanza — n. 23281/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Dismissed

Legislator summary

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere repetition of grievances previously dismissed on appeal. The appellant argued for criminal liability based on insufficient identification of the crime's author, but the higher court found these points had already been thoroughly addressed and rejected by the second-instance judge. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator headnote

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Art. 648 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of grievances already disattested in the second instance judgment without new legal arguments.

Keywords

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cassation appeal inadmissibility mere reiterative grounds criminal liability identification second instance judgment procedural exhaustion

Cited Legislation

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Lecca, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod.

Cited Case Law

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., per mancata identificazione dell'autore del reato nella persona del ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Full text

A MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Lecca, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., per mancata identificazione dell'autore del reato nella persona del ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e pertinenti, in quanto dirette a rilevare la sufficienza dei dati raccolti dal giudice di secondo grado ai fini della formulazione dell'addebito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove il giudice di secondo grado puntualmente si pronuncia sulle doglianze del ricorrente, relative alle dichiarazioni del teste Vacca, il cui contenuto non è stato mai oggetto di specifico motivo di gravame; all'asserita necessità di effettuare una perizia grafologica, anch'essa non sollecitata dalla difesa in grado d'appello, nonché al grado di tenuta di ricostruzioni alternative circa l'imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli r oosn-ATA ePit4 CANLLERIA CE 2 4 U 2026 9 Furion' n Giudiziario MariIeSi11tS 2