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Ordinanza — n. 23189/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding family investigations and positive elements.

Case Number Ordinanza — n. 23189/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal against the Brescia Supervision Tribunal's order inadmissible. The appellant argued that family investigations were improperly refused and positive factors like unemployment benefits were ignored, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision rests on the fact that the appellant's own behavior prevented necessary social-family investigations and the appeal lacked specific engagement with the tribunal's reasoning.

Legislator headnote

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Art. 47, 48 Ord. pen.; Art. 111, 25 Cost.; Art. 125, comma 3, 678 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the applicant's conduct obstructs required investigations or the appeal fails to specifically address the court's reasoning.

Keywords

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inadmissible appeal manifestly unfounded family investigations positive elements supervision tribunal drug offenses procedural incompetence

Cited Legislation

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Art. 47 Ord. pen.
Art. 13 Ord. pen.
Art. 27 Cost.
Art. 48 Ord. pen.
Art. 111 Cost.
in relazione all’art. 111, 25 Cost,125, comma 3, 678 cod.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Art. 678 c.p.p.
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Full text

del Tribunale di sorveglianza di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara CalaseliceRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diBrescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova e ha dichiaratoinammissibile quella di detenzione domiciliare proposte dal condannato inrelazione all'esecuzione della pena di anni due, mesi due e giorni ventiquattro direclusione, relativa a due condanne definitive per violazione della normativa intema di stupefacenti.Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (violazione degli artt. 47 e 13 Ord. pen., 27 Cost., per averdeciso senza rinviare il procedimento al fine di svolgere indagini familiari – primomotivo; violazione degli artt. 47, 48 Ord. pen. in relazione all’art. 111, 25 Cost,125, comma 3, 678 cod. proc. pen. per omessa valutazione di elementi positiviindicati nelle note dei Carabinieri, quali la residenza anagrafica, la percezione diindennità di disoccupazione, l'assenza di collegamenti con ambienti criminali e dicarichi pendenti – secondo motivo) è inammissibile perché entrambi i motivisono manifestamente infondati.Rilevato, infatti, che le indagini socio-familiari risultano impedite dalcomportamento dello stesso interessato, come indicato nell'ordinanzaimpugnata, tenuto conto che questi non si è presentato presso l'UEPE, rendendoimpossibile l'effettuazione della verifica della disponibilità al programma;Considerato, comunque, che il ricorso non è specifico perché non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cuivalorizza la precedente ammissione alla prova con ordinanza revocata dalTribunale nel mese di maggio del 2024, per essere venute meno le condizioni delsuo mantenimento.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi