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Sentenza — n. 22568/2026 — snpen AI generated

Criminal appeal dismissed due to statute of limitations; conviction for simple documentary bankruptcy annulled.

Case Number Sentenza — n. 22568/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Dismissed

Legislator summary

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the appellant for simple documentary bankruptcy. The appellant argued for acquittal based on the expiration of the limitation period and procedural errors regarding liability. The court ruled that the crime was extinguished by the statute of limitations, which had expired on September 30, 2025, rendering the conviction void.

Legislator headnote

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The crime is extinguished by the statute of limitations; consequently, any conviction rendered after the expiration of the limitation period is void.

Keywords

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statute of limitations criminal appeal documentary bankruptcy annulment without remand limitation period expiration

Cited Legislation

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
289513 - 01); - difettano elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Cited Case Law

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Sez. 5, n. 7697 del 21/01/2026
Sez. 5, n. 7697 del 21/01/2026, Rv.
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Full text

ERENZIO PIETRO nato a MILANO il 03/07/1964 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Terenzio Pietro per il delitto di bancarotta documentale semplice, così riqualificata sin dal primo grado il fatto in origine contestato come bancarotta fraudolenta documentale commesso il 30 marzo 2018.

2. Il ricorrente propone tre motivi con i quali eccepisce il decorso del termine prescrizionale e deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e misura della pena.

3. Va rilevato che il reato è estinto per prescrizione.

4. Le censure in punto di responsabilità sono fondate, in quanto la Corte di appello ha del tutto omesso di rispondere ai motivi di gravame che indicavano le specifiche emergenze probatorie dimostrative della regolare tenuta delle scritture contabili.

5. Il vizio motivazionale che precede dovrebbe condurre a un annullamento con rinvio; rinvio tuttavia inibito dall'obbligo di rilevare l'intervenuto decorso in data 30 settembre 2025 del termine massimo di prescrizione del reato. Difatti: - va esclusa la recidiva contestata, in quanto il reato è stato ricondotto all'ipotesi colposa (cfr. pag. 11 sentenza impugnata) e la recidiva si riferisce, per legge, soltanto ai "delitti non colposi"; - il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei; - non risultano periodi di sospensione; - non possono computarsi le sospensioni collegate alla pronuncia delle due sentenze di condanna (operanti, ratione temporis, per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019), in quanto si è in presenza di un annullamento sulla responsabilità (cfr. Sez. 5, n. 7697 del 21/01/2026, Rv. 289513 - 01); - difettano elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.MElisabet, Maria Morosini Francesco ananzi DEPOSCir-A thl CANCtULE i8 alU2026 2