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Ordinanza — n. 22391/2026 — snpen AI generated

Court dismisses appeal claiming breathalyzer invalidity, upholding burden of proof on defense for technical errors.

Case Number Ordinanza — n. 22391/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the breathalyzer measurement was invalid due to technical flaws. The court found the lower court correctly applied the principle that a positive breath test constitutes proof of intoxication, placing the burden on the defense to demonstrate specific instrument errors or lack of homologation. The appeal was dismissed because the defense failed to substantiate its arguments with concrete evidence regarding the device's calibration or the witness testimony provided during the trial.

Legislator headnote

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada; In cases of driving under the influence, a positive breath test constitutes proof of intoxication, and the burden falls on the defense to substantiate any alleged invalidity of the measurement through specific allegations of technical errors, lack of homologation, or absence of required controls.

Keywords

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driving under influence breathalyzer validity burden of proof defense technical instrument errors homologation requirements appeal inadmissibility alcohol test evidence

Cited Legislation

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis cod. strada

Cited Case Law

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Sez. 4, n. 46146 dei 13/10/2021, Carlucci
ex multis Sez. 4, n. 46146 dei 13/10/2021, Carlucci, Rv.
Sez. 4, n. 45341 dei 17/12/2021, Patruno
28235; confi Sez. 4, n. 45341 dei 17/12/2021, Patruno, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, de. 2021, ibnezzayer
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Full text

posto da: COMPAGNIN ALEX nato a PADOVA il 15/02/1980 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Compagnin Alex„ ritenuto responsabile neile eaafera -i sentenze di merito dei reato di cui l'art. 186, comma 2, lett.

b) e 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: travisamento della prova in relazione all'idoneità tecnica e legale dell'etilometro impiegato per l'effettuazione dell'alcoltest con conseguente invalidità della misurazione. Letta la memoria difensiva tempestivamente depositata in atti, nella quale la difesa insiste nell'accoglimento dei motivo di ricorso. Considerato che :a Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo delhaicoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni ia prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sssc'c d '7l ed errori di .trumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazlonei cleH'apparecchio„ o l'assenza e !inattualità dei controlli Qrs_Iscritti da;ia iegcie (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 dei 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28235; confi Sez. 4, n. 45341 dei 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659;

Sez..4, n. 11679 del 15/12/2020, deo. 2021, ibnezzayer, Rv. 280958). Considerato che, con motivazione pertinente e priva di aporie logiche la sentenza impugnata ha evidenziato come la prova dell'omologazione, della verifica primitiva e della verifica periodica dell'apparecchiatura utilizzata fosse desumibile non soltanto dalla copia del libreAto metrologico„ della cui scarsa !eggibilità la difesa si duole, ma anche dalla testimonianza resa dal verbalizzante. Considerato che la motivazione offerta in sentenza è avversata in modo generico nel ricorso: la difesa non si confronta con I dato che l'accertamento è stato effettuato nell'arco temporale di vigenza dell'ultima verifica periodica,. risalente al 18;2/2021 (circostanza sulla quale :a stessa difesa concorda); manca altresì ogni confronto con il contenuto della testimonianza del verbalizzante, a cui ha fatto riferimento ia Corte di merito quale elemento rafforzativo del convincimento dei regolare funzionamento dell'etilometro, Ritenuto, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammencie.

P. Q. M P.Q.M