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Ordinanza — n. 22327/2026 — snpen AI generated

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to generic arguments lacking legal or factual support.

Case Number Ordinanza — n. 22327/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for acquittal based on generic grounds that failed to substantiate her claims with specific legal or factual reasons. The court rejected this because the arguments did not meaningfully engage with the lower court's reasoning or provide necessary evidence to challenge the conviction.

Legislator headnote

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of the legal or factual reasons required to support the request.

Keywords

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manifestly unfounded appeal generic legal arguments lack of factual support inadmissible appeal procedural costs order

Cited Legislation

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Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 110 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Full text

SANDRA nato a ROMA il 09/09/1978 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 22 marzo 2024, con la quale Alessandra Giacomelli era stata condannata alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 27 ottobre 2023.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non confrontandosi affatto l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della decisione impugnata (pagina 2) in punto di conferma del giudizio di colpevolezza della ricorrente. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P P.Q.M