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Ordinanza — n. 22185/2026 — snpen AI generated

Italian court dismisses appeal against fine for failing to enter another state due to lack of funds and ID.

Case Number Ordinanza — n. 22185/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassazione declared the appeal against a 10,000 euro fine inadmissible. The defendant argued he could not enter another state due to a lack of money and identity documents, claiming this justified his non-compliance. The court rejected this because the defendant offered no evidence to support his claim and failed to prove the defense was properly evaluated by the lower judge.

Legislator headnote

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Art. 192 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the appellant fails to adduce any evidence to substantiate a justification for non-compliance, and the lower court's reasoning remains logical and uncontradictory.

Keywords

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inadmissible appeal lack of evidence non-compliance fine entry into state procedural dismissal

Cited Legislation

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Art. 192 c.p.p.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 cod.
Art. 616 c.p.p.
d.lgs. 286/98, art. 14 comma 5 ter
Il Giudice di pace di Cuneo con sentenza dl 18 dicembre 2025 ha condannato DrifelAbdou alla pena di 10.000 euro di multa per il delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter d.lgs.286/98.2.
art. 192 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Cited Case Law

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Full text

E DI PACE di Cuneodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Giudice di pace di Cuneo con sentenza dl 18 dicembre 2025 ha condannato DrifelAbdou alla pena di 10.000 euro di multa per il delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter d.lgs.286/98.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e con ilsecondo motivo, trattato congiuntamente, lamenta vizio di motivazione.Il Giudice non avrebbe valutato l’impossibilitò per l’imputato di fare ingresso in altrostato, essedo privo di danaro e di documento di identità; sostanzialmente sussisterebbe unlegittimo motivo per l’inottemperanza sanzionata con la condanna.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il ricorrente rileva la sussistenza di una situazione che si porrebbe come giustificativadella sua inottemperanza, senza addurre alcuna prova a sostegno; nemmeno al ricorso sonoallegati elementi da cui dedurre la fondatezza di tale tesi, anche ai fini della autosufficienza.Non è poi dimostrato che la tesi difensiva esposta nel ricorso sia stata sottoposta primae poi vagliata dal giudice di merito.La motivazione in sé si appalesa logica e non contraddittoria e dunque il secondomotivo è all’evidenza inammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani