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Ordinanza — n. 21850/2026 — snpen AI generated

Criminal appeal dismissed because the lawyer signing it was not registered in the Supreme Court's special roster.

Case Number Ordinanza — n. 21850/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was signed by a lawyer not enrolled in the Supreme Court's special roster. Although the appellant had previously challenged a first-instance judgment, the procedural requirement for a specialized attorney was not met. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Legislator headnote

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal filed by a lawyer not registered in the Supreme Court's special roster is inadmissible de plano as it fails the mandatory requirement for proper technical representation.

Keywords

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special lawyer roster inadmissible appeal procedural requirement criminal procedure code de plano rejection technical representation supreme court rules

Cited Legislation

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Alessio Scala, del foro di Noia, il quale risulta non abilitato, in quanto non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Che, a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente, ex art.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen., con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.

Cited Case Law

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 2, n. 25364 del 27/5/2025
ex multis, Sez. 2, n. 25364 del 27/5/2025, Bacio, non mass.);
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Full text

O NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la Corte d'appello di Napoli, con provvedimento presidenziale del 3 luglio 2023, ha dichiarato ex artt. 593, comma 3 e 568, comma 5, cod. proc. pen. l'inappellabilità della sentenza n. 1104/2021 emessa in data 18 maggio 2021 dal Tribunale monocratico di Noia a carico di Guerriero Paolo ed impugnata il 3 giugno 2021 dall'imputato tramite il proprio difensore Avv. Alessio Scala, con conseguente trasmissione degli atti a questa Corte per quanto di competenza; Che l'atto d'appello depositato il 3 giugno 2021, convertito in ricorso per cassazione col suddetto provvedimento presidenziale, è stato sottoscritto da un difensore, l'Avv.

Alessio Scala, del foro di Noia, il quale risulta non abilitato, in quanto non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Che, a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché il ricorso sottoscritto da un difensore non così abilitato è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01, con la quale è stata affermata la portata generale di tale norma ed è stato precisato che essa disciplina non la legittimazione a proporre ricorso, la quale attiene alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione, ma le modalità di proposizione dell'atto, il che attiene al concreto esercizio del diritto all'impugnazione, per il quale è richiesta la necessaria rappresentanza tecnica di un difensore iscritto nel menzionato albo speciale; conf. ex multis, Sez. 2, n. 25364 del 27/5/2025, Bacio, non mass.);

Che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q. P.Q.M