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Ordinanza — n. 21818/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise non-punishment cause in appeal and generic second ground.

Case Number Ordinanza — n. 21818/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first complaint regarding the non-punishment cause under Article 393-bis of the Penal Code was not previously raised as an appeal ground, violating procedural requirements. The second complaint concerning the appellant's state of drunkenness was deemed generic and merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissibility and dismissed the request entirely.

Legislator headnote

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: A cause of non-punishment must be explicitly raised as a ground of appeal; generic complaints regarding the evaluation of intoxication are inadmissible if already addressed by the lower court.

Keywords

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non-punishment cause procedural inadmissibility appeal grounds requirement generic complaint rejection alcohol intoxication evaluation

Cited Legislation

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Art. 393-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello;
Art. 337 cod. pen.
40332/2025 Rasconà OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 337 cod. pen
40332/2025 Rasconà OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 393-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello;
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Full text

posto da: RASCONA BIAGIO nato a ALI' il 25/11/1964 avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 40332/2025 Rasconà OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata valutazione dello stato di alterazione alcolica dell'imputato al momento del fatto nella valutazione della responsabilità o almeno nella gradazione della pena, è del tutto generico e meramente reiterativo di analogo motivo di appello che la Corte distrettuale ha vagliato e disatteso, evidenziando che lo stato di ubriachezza non potesse che essere volontario (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichi P.Q.M