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Ordinanza — n. 21801/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal on facts, ruling lower court's evidence evaluation was not manifestly illogical.

Case Number Ordinanza — n. 21801/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Dismissed

Legislator summary

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ignazia Lucia Centocchi against a conviction for the crime of calumny. The defense argued procedural issues regarding evidence sources, but the court found these to be mere factual disputes requiring alternative evaluations. Consequently, the court held that the lower court's comprehensive assessment of documentary evidence and logical arguments against the defendant was not manifestly illogical.

Legislator headnote

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based solely on factual disputes or evidentiary sources are inadmissible when the lower court's evaluation of evidence is not manifestly illogical.

Keywords

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calumny conviction manifest illogicality factual disputes evidence evaluation inadmissible appeal Cassation procedure documentary proof

Cited Legislation

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Full text

posto da: CENTOCCHI IGNAZIA LUCIA nato a TORINO il 11/07/1956 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;• 125/RG. 39865

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ignazia Lucia Centocchi avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di calunnia; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memori/(e difensive; OSSERVA Le censure difensive attengono esclusivamente a questioni in fatto che richiedono valutazioni alternative ed in merito circa le fonti di prova che sono precluse a questa Corte alla luce della non manifesta illogicità degli argomenti adottati dalla sentenza impugnata (pagine da 4 a 10) che per accertare la sussistenza del reato ha preso in esame, in modo completo e coerente, il quadro complessivo degli elementi probatori emersi, anche di natura documentale, con diretto confronto con le dichiarazioni dell'imputata (pagg. 7-8), facendo propri gli argomenti del Tribunale ed adottando una motivazione fondata anche sulla prova logica alla luce delle censure difensive che in questa sede vengono riproposte in termini sostanzialmente identici.

Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

D P.Q.M