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Ordinanza — n. 21756/2026 — snpen AI generated

Italian Court dismisses appeal as prosecution memo notification is no longer required under new Cartabia reform rules.

Case Number Ordinanza — n. 21756/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime specified in Article 341-bis of the Penal Code. The appellant argued that the prosecution's concluding memoranda were not properly notified, but the Court ruled this claim unfounded under the new Cartabia reform. Consequently, the notification of public prosecutor's conclusions is no longer mandatory in the updated procedural framework, rendering the appellant's complaint without legal basis.

Legislator headnote

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Art. 598-bis cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.; Under the Cartabia reform, notification of the public prosecutor's concluding memoranda to the defense is no longer required, and such communications are merely courtesy.

Keywords

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Cartabia reform prosecutor conclusions notification obligation criminal appeal procedural reform inadmissible appeal public prosecutor duties

Cited Legislation

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Art. 598-bis cod. proc. pen.
luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art.
Art. 611 cod. proc. pen.
né per quello di cassazione ex art. 611 cod.
Art. 341-bis cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jessica Lage Tavares avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod.
Art. 89 cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jessica Lage Tavares avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod.
art. 598-bis cod. proc. pen
luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
né per quello di cassazione ex art. 611 cod.
articolo 89 cod. pen
Il secondo motivo di ricorso è generico in quanto non tiene conto degli argomenti contenuti a pagina tre della sentenza in cui la fragilità personale è già stata valutata con riferimento all'applicazione dell'attenuante di quell'articolo 89 cod. pen.

Cited Case Law

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Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025
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Full text

SSICA nato a TORINO il 13/09/1999 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;77/RG. 39486

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jessica Lage Tavares avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA Il primo motivo di ricorso relativo all'omessa notifica alla difesa delle memorie di conclusione del Procuratore generale è manifestamente infondato in quanto costituisce consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale «Nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'I. luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.» (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025Ud. (dep. 17/04/2025 ) Rv. 287897).

Il secondo motivo di ricorso è generico in quanto non tiene conto degli argomenti contenuti a pagina tre della sentenza in cui la fragilità personale è già stata valutata con riferimento all'applicazione dell'attenuante di quell'articolo 89 cod. pen. e non merita ulteriore mitigazione con applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PII P.Q.MIN 12 26 M Fu