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Ordinanza — n. 21745/2026 — snpen AI generated

Italian Supreme Court dismisses appeal on evasive crime grounds as arguments were already examined and inadmissible. The court rejects the claim regarding lack of motivation for non-punishment. Arguments are deemed repetitive and insufficient to overturn the lower court's decision.

Case Number Ordinanza — n. 21745/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime of evasion. The appellant argued that the defense regarding the short duration and spatial continuity of the evasion was inadequately addressed, but the court found these arguments had already been properly evaluated in the appellate judgment. Furthermore, the claim of non-punishment due to minor offense severity was rejected because it was not raised during the appeal proceedings, rendering it inadmissible at this stage.

Legislator headnote

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; In cassation appeals, arguments must be new and not merely repetitive of those already examined; claims of non-punishment based on minor offense severity are inadmissible if not raised in the appeal.

Keywords

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crime of evasion inadmissible appeal repetitive arguments non-punishment cause appellate review

Cited Legislation

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen.

Cited Case Law

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Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023
pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale.» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023 Ud.
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Full text

ato a TAURIANOVA il 08/02/1974 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;66/RG. 39363

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Mazza avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha menzionato le prove dimostrative della volontaria sottrazione ai controlli da parte dell'imputato che si trovava in un appartamento diverso dal suo approfittando di un foro appositamente praticato nel muro per consentire l'agevole spostamento da un domicilio all'altro, così da rendersi del tutto inidonei, nella specie, gli argomenti difensivi circa la breve durata dell'evasione o la continuità spaziale che, peraltro, per costante giurisprudenza non escludono l'elemento materiale del reato.

Ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. non era stato dedotto in appello e che, in questa sede, è rimasto nell'ambito della più assoluta aspecificità così da doversi confermare l'orientamento secondo il quale «In tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale.» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023 Ud. (dep. 13/02/2023 ) Rv. 284160 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deliz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M