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Ordinanza — n. 21708/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal regarding failure to record verbal notice of defense right in breath test. The court allows verbal notice if not written, provided the officer's testimony is credible. The appeal is inadmissible due to lack of specific challenge to the trial court's reasoning.

Case Number Ordinanza — n. 21708/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for traffic offenses. The appellant argued that the failure to record the verbal notice of the right to counsel in the breath test report violated procedural rules. The court ruled that while written notice is not mandatory, the officer's testimony regarding the verbal notification and the appellant's inability to sign due to injuries is sufficient for verification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Legislator headnote

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; The failure to record a verbal notice of the right to defense in an alcohol test report does not constitute a violation of law if the officer's testimony confirms the notice was given and the circumstances justify the lack of written form.

Keywords

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procedural admissibility verbal notice of defense alcohol breath test officer testimony credibility traffic offense conviction lack of written record inadmissible appeal

Cited Legislation

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
strada, previa concessione della sospensione condizionale della pena; posto che con i due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dedotta inosservanza dell'art. 114 disp.

Cited Case Law

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Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169
Sez. 4, n. 3725 del 10/9/2019, Rv. 278027
Sez. 4, n. 7677 del 6/2/2019, Rv. 275148
Sez. 4, n. 7677 del 6/2/2019, Rv. 275148 - 01); l'avviso, infatti, non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Sez.
Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Rv. 280833
275148 - 01); l'avviso, infatti, non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Rv. 280833 - 01).

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Full text

ato a REGGIO CALABRIA il 27/08/1986 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Simone Aricò ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 2 luglio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone in data 2 luglio 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. C), e comma 2-bis, cod. strada, previa concessione della sospensione condizionale della pena; posto che con i due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dedotta inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod.

• proc. pen.; considerato che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcoolimetro della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169 - 01; Sez. 4, n. 3725 del 10/9/2019, Rv, 278027 - 01;

Sez. 4, n. 7677 del 6/2/2019, Rv. 275148 - 01); l'avviso, infatti, non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito (Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Rv. 280833 - 01). ritenuto, pertanto, che lungi dal profilarsi una vera e propria impossibilità giuridica, l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale rimane quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (Sez. 4, Rv. 281169 - 01, cit.), che nella specie non è oggetto di specifica censura, a fronte della motivazione presente già nella sentenza del Tribunale (pp. 3 e 4, in cui si precisa che l'avviso fu dato verbalmente poiché il ricorrente si trovava ferito sull'ambulanza e non poteva firmare); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co P.Q.MiN CAN2026U . FihittI e Satilií —