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Ordinanza — n. 21415/2026 — snpen AI generated

Recourse against sentencing for recidivism dismissed due to lack of logical error in discretionary penalty assessment.

Case Number Ordinanza — n. 21415/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidivism under Article 73 of the DPR 309/1990. The appellant argued the sentencing lacked proper motivation, but the court affirmed that penalty determination falls within the trial judge's discretionary power. The court ruled that a cassation review is only valid if the sentence results from pure arbitrariness or illogical reasoning, which was not demonstrated here.

Legislator headnote

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The determination of the penalty within the statutory range belongs to the trial judge's broad discretion, and a cassation appeal is inadmissible unless the quantification stems from pure arbitrariness or illogical reasoning.

Keywords

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recidivism sentencing discretionary power penalty motivation cassation inadmissibility logical reasoning standard

Cited Legislation

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in tremila euro.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in tremila euro.

Cited Case Law

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).

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Full text

d nato in Tunisia il 15/10/1983 avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Modena con la quale Mohamed Scheriff è stato condannato, ritenuta la recidiva contestata, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1720,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

2. L'imputato ricorre avverso tale sentenza lamentando, con l'unico motivo, il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La doglianza inerente al trattamento sanzionatorio deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel 1potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente e in coerenza con il generale principio di diritto, secondo cui l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice.

In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).

3. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in tremila euro. P.Q.M