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Ordinanza — n. 21375/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper timing.

Case Number Ordinanza — n. 21375/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued against the conviction for fraud and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required for admissibility.

Legislator headnote

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Art. 600 c.p.p.; Art. 640 c.p.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Keywords

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetitive grounds general mitigating circumstances fraud conviction

Cited Legislation

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Art. 600 c.p.p.
Art. 640 c.p.
Letto il ricorso di Michele Marco Trotta, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Michele Marco Trotta, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
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Full text

posto da: TROTTA MICHELE MARCO nato il 10/06/1987 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Marco Trotta, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., con particolare riferimento alla sussistenza degli artifici e raggiri integrativi del reato, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 6-7 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.MiU GhU2026, Il Fu