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Ordinanza — n. 21367/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed as generic due to lack of specific factual elements for generic mitigating circumstances.

Case Number Ordinanza — n. 21367/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments regarding generic mitigating circumstances were deemed too vague and indeterminate. The appellant failed to specify the factual elements required by law to support the claim that the first-instance judgment lacked positive evaluative elements. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural requirements for a valid challenge.

Legislator headnote

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify the specific factual elements upon which the criticism is based.

Keywords

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generic mitigating circumstances indeterminate appeal grounds procedural inadmissibility specific factual elements cassation review limits

Cited Legislation

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Art. 62 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Cristian Febrotto, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, entrambi relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Cristian Febrotto, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, entrambi relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art.
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Full text

UI 06CHFUT) nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/09/1994 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;«L

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristian Febrotto, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, entrambi relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag.

3) in cui si sottolinea la mancanza di elementi utili positivamente valutabili, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che l'indicazione in sentenza della recidiva " riconosciuta e contestata" è, all'evidenza, un mero refuso, posto che già il primo giudice aveva negato le attenuanti generiche ed escluso recidiva ed il giudice di appello ha confermato la sentenza anche in punto di pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia Aielli Lucia mperiali