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Ordinanza — n. 21365/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to raise issues in appeal.

Case Number Ordinanza — n. 21365/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Vanessa Tornese and Oronzo Cazzella inadmissible. The court ruled that the first ground of appeal merely reiterated arguments already rejected at the appellate level without providing specific new criticism, while the second ground failed to raise the mitigating circumstance of Article 62(4) in the appeal itself. Consequently, the court found the second ground's claim regarding generic mitigating circumstances under Article 62 bis to be manifestly unfounded given the lower court's reasoning.

Legislator headnote

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Art. 648 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals before the Corte di Cassazione are inadmissible if they lack specific argumentation by merely reiterating rejected grounds or if new issues were not raised in the appeal.

Keywords

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inadmissible appeal lack of specificity reiteration of arguments mitigating circumstances appellate review

Cited Legislation

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Art. 648 cod. pen.
Letti i ricorsi di Vanessa Tornese e Oronzo Cazzella, ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto da entrambi i ricorrenti con unico atto, che contesta la correttezza della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
1-2), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 62 bis cod. pen.
1-2), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 648 cod. pen
Letti i ricorsi di Vanessa Tornese e Oronzo Cazzella, ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto da entrambi i ricorrenti con unico atto, che contesta la correttezza della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 62 bis cod. pen
1-2), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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Full text

le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Vanessa Tornese e Oronzo Cazzella, ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto da entrambi i ricorrenti con unico atto, che contesta la correttezza della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 1-2), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la prima doglianza del secondo motivo, che lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che la seconda doglianza del secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., in regime di prevalenza, è manifestamente infondato avuto riguardo alle pertinenti considerazioni della Corte di appello (cfr. pag. 3 dell'impugnata sentenza in cui è stato evidenziato che già il Tribunale aveva concesso le suddette attenuanti generiche equivalenti in ragione del comportamento processuale degli odierni ricorrenti e non vi erano ragioni per la invocata prevalenza); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M