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Ordinanza — n. 21251/2026 — snpen AI generated

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit and generic arguments regarding crime continuity.

Case Number Ordinanza — n. 21251/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments failed to meet preliminary admissibility standards. The appellant contended that the crimes lacked continuity under Article 81 of the Penal Code, but the court found the temporal gap and lack of prior planning evidence sufficient to reject this claim. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator headnote

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the recognition of crime continuity is inadmissible if it relies on generic assertions or fails to substantiate the absence of a unifying criminal intent.

Keywords

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crime continuity Art. 81 Penal Code admissibility appeal lack of planning court costs award

Cited Legislation

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Cited Case Law

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Full text

TRIBUNALE di Pescaradato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Sabrina Tomas nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati oggetto della richiesta di unificazione, con rilievo decisivo, non solo il lasso ditempo intercorso tra i fatti (commessi tra il 18 marzo 2006 ed il 7 agosto 2007) ma anchel’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dallaconsumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.Secondo il Tribunale risulta invece più plausibile che i reati oggetto dlela richiesta diunificazione siano stati commessi dalla condannata, non in esecuzione di una previadeliberazione criminosa unitaria, bensì di una scelta di vita improntata alla violazione dellenorme penali.2.

Le censure del ricorrente, formulate in termini generici, sollecitano nella sostanza,una lettura alternativa degli elementi fattuali a cominciare dalla distanza cronologica,apprezzata dal Tribunale alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo,può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione,tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone dicomune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente la conducenza.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente