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Ordinanza — n. 21243/2026 — snpen AI generated

Supreme Court dismisses appeal against probation revocation due to lack of evidence regarding defendant's temporary residence abroad.

Case Number Ordinanza — n. 21243/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's revocation of probation was legally sound. The defendant argued he was temporarily in Switzerland for work, but the court found his brother's testimony insufficient to prove this without evidence of an intent to return. Consequently, the court upheld the original decision and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Legislator headnote

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Art. 616 c.p.p.; The court must reject appeals where the appellant fails to provide concrete evidence contradicting the supervisory judge's findings that the measure was not executed due to the appellant's absence from the territory.

Keywords

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probation revocation supervisory court evidence burden temporary residence abroad court costs and fine

Cited Legislation

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Cited Case Law

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Full text

IB. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Paolo Mosconi nell’unico motivo non superanoil vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentitiapprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio dimotivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’ordinanza con cui aveva concesso a Mosconila misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali sul rilievo che i Carabinierinon avevano potuto eseguire la notifica perché Mosconi non era stato rinvenuto nel domicilioeletto e si era allontanato dal territorio nazionale, dove tale misura doveva essere scontata,per vivere stabilmente in Svizzera, senza attivarsi in alcun modo per trasferirsi in un comuneitaliano.Le obiezioni opposte dal ricorrente - secondo cui nei giorni in cui era stata tentata lanotifica al domicilio eletto si trovava temporaneamente in Svizzera per ragioni di lavoro - nonsono idonee a superare la plausibilità e completezza dell’apparato giustificativo fondato sulledichiarazioni rese dal fratello, il quale, senza fare cenno all’intenzione dell’odierno ricorrentedi rientrare in Italia in epoca ravvicinata, si era limitato a riferire di avere appreso dalcongiunto che si sarebbe attivato con l’UEPE per cambiare domicilio in un comune italiano.Di tale iniziativa di Mosconi, tuttavia, in atti non vi è traccia sicché non può escludersi la suanatura di espediente dilatorio.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente