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Ordinanza — n. 20894/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of minor offense status and generic mitigating circumstances.

Case Number Ordinanza — n. 20894/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Dismissed

Legislator summary

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defense argued violations regarding the denial of 'minor offense' status and generic mitigating circumstances, but the court found the first-instance judgment well-motivated. The appellate court correctly assessed evidence showing the defendant's professional activity and negative personality, justifying the rejection of both legal requests.

Legislator headnote

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 62-bis cod. pen.: The court of first instance may deny the 'minor offense' status and generic mitigating circumstances based on a comprehensive evaluation of the defendant's conduct and criminal history without needing to address every specific defense argument.

Keywords

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drug trafficking conviction minor offense status generic mitigating circumstances professional criminal activity inadmissible appeal

Cited Legislation

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
Inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le ologlianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.
art. 62-bis cod. pen
Inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.

Cited Case Law

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art..
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Full text

L nato il 13/07/1983 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Ouertatani Nabil, ritenuto responsabile, neile sentenze di merito conformi, dei reati di cui agii artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e 4 L 110/75. Rilevato che la difesa lamenta:

1. inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità;

2. Inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le ologlianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantità dello stupefacente detenuto, pari a grammi 432; elevato contenuto di principio attivo; suddivisione in panetti; disponibilità di una somma di danaro non confacente alle condizioni reddituali dell'imputato) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito i ricorrente e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Considerate che il profilo riguardante !a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti pena!i dell'imputato, perché in tt,i; modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M