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Ordinanza — n. 20875/2026 — snpen AI generated

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning regarding the exclusion of criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code.

Case Number Ordinanza — n. 20875/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for an erroneous application of the law and a lack of reasoning concerning Article 131-bis of the Penal Code, which excludes criminal liability. The court rejected these claims, noting that the lower court properly excluded liability based on the lack of significant danger posed by the defendant's high-speed driving under the specific circumstances.

Legislator headnote

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Art. 131-bis cod. pen.; The exclusion of criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code requires the lower court to explicitly demonstrate that the concrete circumstances of the offense did not generate a significant danger, and a failure to provide such specific reasoning renders the appeal admissible.

Keywords

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Article 131-bis Penal Code exclusion of criminal liability significant danger requirement lack of specific reasoning inadmissibility of appeal high-speed driving offense Cassation procedure

Cited Legislation

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che la difesa iamenta, nel motivo unico di ricorso, erronea applica/ione della legge penale e vi t7:io di motivazione in relazione all'art. 131-bis -cod.

Cited Case Law

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Sez. 4, n. 31843 dei 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 02
Sez. 4, n. 31843 dei 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 02, in CI s; precisato che 'l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibiiità o cui ai art.
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Full text

SASSARI il 20/02/1991 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;t Motivi della decisione Visti gii atti e a sentenza .n-tpugnata; esaminato ricorso proposto a mezzo dei difensore da Casu Roberto, ritenuto resport.sabile„ neile conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa iamenta, nel motivo unico di ricorso, erronea applica/ione della legge penale e vi t7:io di motivazione in relazione all'art. 131-bis -cod. ben. ;Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esciusa sentenza alla luce dei rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze loglche e coerente con ie risuitanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (s1 -veda ai-ibrieenitato alle pagine 7 e 8 della sentenza, in cui la Corte di merito ha posto evidenza come il fatto non fosse connotato da minima offensività per l'elevan esposizione a pericolo degli altri utenti della strada, viaggiando l'irnputa.to, con tasso alcolemico elevato, a velocità sostenuta, in orario notturno, in zona clUadina molto frequentata, caratterizzata dalla presenza di numerosi ristorantl e locali notturni).

Considerato che la mutivazionc è rispettosa dei principi espressi in materia in sede di legittin-ilta (cfr. Sez. 4, n. 31843 dei 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 02, in CI s; precisato che 'l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibiiità o cui ai art. 131-bis codi peri. deve motivarsi con riferimento alle: concrete modalità di estrinsecazione dei fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità"). Ritenuto; ;pertanto, che il ri:oi-so deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. K. Dichiara inammissibile e 000clam-2 ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellà somma di curo .trernila in favore delia Cassa delle a rrirnende. Così deciso il 12 maggio 202.6 il Consigliere estensore Il Presidente Marlarosaria Bruriu Andrea Montagni Cr'\' 2 26 G F 04-yzo friarzi -