Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise aggravating circumstance at second instance.
Legislator summary
AI generatedThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review concerned the aggravating circumstance under Article 61, paragraph 5 of the Penal Code. The appellant failed to raise this specific issue as a distinct motive in the second-instance appeal, violating procedural requirements. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction for burglary and aggravated fraud was upheld without examination of the merits.
Legislator headnote
AI generatedArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 61 n. 5 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the only ground of review concerns a matter not previously raised as a distinct motive in the appeal to the Court of Appeal.
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posto da: VENTOLA MYCOL nato a NAPOLI il 06/09/2003 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; d,Rilevato che Mykol Ventola ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, con cui è stata confermata la decisione di primo grado con la quale il predetto è stato ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione e truffa aggravati; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 61, n. 5 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M