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Ordinanza — n. 20767/2026 — snpen AI generated

Appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual arguments under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Case Number Ordinanza — n. 20767/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic and indeterminate nature of the grounds raised by the appellant. The appellant contested the conviction for threats but failed to provide specific elements supporting her criticism, despite the lower court's clear reasoning regarding the threatening nature of the expressions. Consequently, the court ruled that the appellant could not exercise the required judicial review, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay procedural costs.

Legislator headnote

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 61 c.p.: An appeal must be specific and grounded in particular facts; generic criticisms lacking precise elements for the reviewing judge to exercise its mandate are inadmissible.

Keywords

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generic appeal grounds inadmissible appeal Criminal Procedure Code specific factual arguments judicial review mandate

Cited Legislation

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.; /u.152r\usd \A-Q_ obk, (kt c19\1\- Z(e(0/20,2C Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazio(e di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 61 c.p.
ANDRINA TUDINO; Q.Rilevato che Nicoleta Iurea ricorre - previa conversione dell'atto di gravame proposto avverso sentenza inappellabile - contro la decisione del Giudice di pace di Terni, con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di minaccia di cui all'art. 61 cod.
art. 61 cod. pen
ANDRINA TUDINO; Q.Rilevato che Nicoleta Iurea ricorre - previa conversione dell'atto di gravame proposto avverso sentenza inappellabile - contro la decisione del Giudice di pace di Terni, con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di minaccia di cui all'art. 61 cod.
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Full text

ANDRINA TUDINO; Q.Rilevato che Nicoleta Iurea ricorre - previa conversione dell'atto di gravame proposto avverso sentenza inappellabile - contro la decisione del Giudice di pace di Terni, con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di minaccia di cui all'art. 61 cod. pen.; /u.152r\usd \A-Q_ obk, (kt c19\1\- Z(e(0/20,2C Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazio(e di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha specificamente dato atto della portata minatoria delle espressioni rivolte alla persona offesa, la ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M