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Ordinanza — n. 20333/2026 — snpen AI generated

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived grounds and sentencing errors outside statutory limits.

Case Number Ordinanza — n. 20333/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of procedural law and lack of reasoning regarding sentencing, but these grounds were explicitly excluded from review in appeal settlements. The court ruled that such complaints, including those about sentencing determinations not challenging the sanction's legality, fall outside the permissible scope of cassation in this context.

Legislator headnote

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeal settlements, cassation appeals are admissible only for defects in the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent pronouncements, while complaints regarding waived grounds, non-evaluation of acquittal conditions, and sentencing determinations outside statutory limits are inadmissible.

Keywords

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appeal settlement cassation admissibility waived grounds sentencing errors procedural violation

Cited Legislation

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Art. 599-bis c.p.p.
e vizio di motivazione; rilevato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
e vizio di motivazione; rilevato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Cited Case Law

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Full text

nato a NAPOLI il 03/03/1977 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata che, a seguito di concordato in appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva, rideterminava la pena inflitta per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari; esaminato il ricorso di Luigi Esposito che, con un motivo unico, ha dedotto violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; rilevato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.

Rv. 278170); ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M