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Ordinanza — n. 20309/2026 — snpen AI generated

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence supporting the claim of inability to secure custody.

Case Number Ordinanza — n. 20309/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The court declared the appeal by Francesco Fusco inadmissible because the appellant failed to provide any evidence supporting his claim of inability to secure custody. The lower court had already established that the appellant explicitly certified the availability of a private location for the confiscated vehicle. Consequently, the court rejected the argument that the appellant could not have placed the motorcycle in a secure spot.

Legislator headnote

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Art. 335 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant fails to substantiate factual assertions contradicting the lower court's findings of fact regarding the availability of a secure location for custody.

Keywords

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inadmissible appeal custody obligations confiscated vehicle lack of evidence criminal liability

Cited Legislation

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Art. 335 cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna dell'imputato ex art. 335 cod. pen., per aver lasciato incustodito sulla pubblica via il veicolo confiscato e a lui affidato, da taluno sottratto); esaminato il ricorso di Francesco Fusco, che ha dedotto, con un unico motivo, errata applicazione dell'art.
art. 335 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna dell'imputato ex art. 335 cod. pen., per aver lasciato incustodito sulla pubblica via il veicolo confiscato e a lui affidato, da taluno sottratto); esaminato il ricorso di Francesco Fusco, che ha dedotto, con un unico motivo, errata applicazione dell'art.
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Full text

nato a MESSINA il 23/10/1995 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna dell'imputato ex art. 335 cod. pen., per aver lasciato incustodito sulla pubblica via il veicolo confiscato e a lui affidato, da taluno sottratto); esaminato il ricorso di Francesco Fusco, che ha dedotto, con un unico motivo, errata applicazione dell'art. 335 cod. pen., posto che l'imputato, al tempo dei fatti ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, aveva esplicitato ai verbalizzanti di non poter custodire il mezzo a lui affidato in un luogo privato (non avendone alcuno a disposizione) e di non poterlo spostare e vigilare, a causa della misura cautelare; rilevato che quanto assertivamente affermato dal ricorrente (senza allegazione alcuna) non corrisponde a quanto accertato in sentenza, dove si afferma che l'imputato dichiarò ai verbalizzanti, con autocertificazione versata in atti, di avere «la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove avrebbe potuto esercitare gli obblighi di custodia che gli competevano» e dove, dunque, deve assumersi che fu collocata la moto; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M- M POSYTATA Oki CAN(' " h U 205 9 Fuel.i't ;