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Ordinanza — n. 20306/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal as time-barred due to incorrect calculation of appeal period start date.

Case Number Ordinanza — n. 20306/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed after the statutory deadline. The appellant argued the appeal period began on April 21, 2025, but the court found the judgment was deposited on March 13, 2025, making the deadline June 5, 2025. Consequently, the October 2025 filing was untimely, and the appeal was rejected with a fine imposed on the appellant.

Legislator headnote

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Art. 585 cod. proc. pen.; The appeal period commences from the day following the deposit of the judgment, not the day of pronouncement, and failure to file within this calculated window renders the appeal inadmissible.

Keywords

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appeal period calculation time bar de plano judgment deposit date procedural inadmissibility statutory deadline

Cited Legislation

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Art. 585 cod. proc. pen.
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20/02/2025, con sessanta giorni per la motivazione (e depositata il 13/03/2025); rilevato che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione (art. 585 cod.
art. 585 cod. proc. pen
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20/02/2025, con sessanta giorni per la motivazione (e depositata il 13/03/2025); rilevato che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione (art. 585 cod.
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Full text

posto da: GABRIELLI SIMONE nato a PIETRASANTA il 09/07/1987 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate); esaminato il ricorso di Simone Gabrielli che ha dedotto: errata applicazione e vizio di motivazione quanto a:

1) la responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate;

2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20/02/2025, con sessanta giorni per la motivazione (e depositata il 13/03/2025); rilevato che il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione (art. 585 cod. proc. pen.) sarebbe dovuto decorrere dal 21 aprile 2025 e scadeva quindi il 5 giugno 2025; rilevato che il ricorso è stato presentato nell'ottobre del 2025 e che risulta, pertanto, intempestivo; ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M, ide1te Ombretta Di i \fin AngelCostnzo r DEPOS5!TATA IN CAN EA 2026 PtirtZ. ;‘..s