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Ordinanza — n. 20220/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal for lack of specific facts regarding non-punishment causes and legal qualification.

Case Number Ordinanza — n. 20220/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of non-punishment causes and legal qualification but failed to provide specific factual elements required by law. The court rejected these claims as generic and outside the statutory catalog of admissible grievances.

Legislator headnote

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals lacking specific factual allegations regarding non-punishment causes or legal qualification are inadmissible as they do not meet the strict requirements of the statutory catalog of grievances.

Keywords

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inadmissible appeal non-punishment causes legal qualification specific factual allegations procedural costs statutory catalog generic grievances

Cited Legislation

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., o alla diversa qualificazione giuridica del fatto o alla eventuale incongruità della pena, e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
309/90, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena;
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
( CUI 06USFOD ) nato il 20/11/1992 avverso la sentenza del 25/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Lasiri Abdellah, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
309/90, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena;
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Full text

( CUI 06USFOD ) nato il 20/11/1992 avverso la sentenza del 25/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Lasiri Abdellah, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del d.P.R. 309/90, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena;

Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., o alla diversa qualificazione giuridica del fatto o alla eventuale incongruità della pena, e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Otmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

P.Q.M