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Ordinanza — n. 20211/2026 — snpen AI generated

Italian Supreme Court dismisses appeal against prison sentence due to lack of work program and no criminal continuity.

Case Number Ordinanza — n. 20211/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the mandatory application of public utility work and criminal continuity. The court found the lower court's refusal to impose this alternative penalty justified by the defendant's negative personality profile and history of drug-related offenses. Furthermore, the claim of continuous criminal conduct was dismissed because the marijuana cultivation and the current drug possession occurred over a year and a half apart, lacking a unified criminal design.

Legislator headnote

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: The court may refuse alternative public utility work when the offender's personality profile and prior record preclude rehabilitation, and distinct acts separated by significant time intervals do not constitute continuous criminal conduct.

Keywords

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alternative criminal penalty public utility work criminal continuity negative personality profile drug offenses inadmissibility of appeal rehabilitation prevention

Cited Legislation

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Art. 20-bis cod. pen.
309 del 1990, articolando quattro motivi di ricorso deduce, con i primi tre, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 20-bis cod. pen
309 del 1990, articolando quattro motivi di ricorso deduce, con i primi tre, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod.
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Full text

ADRIANO nato a BARI il 18/06/1991 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Nacci Vittorio Adriano, condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, articolando quattro motivi di ricorso deduce, con i primi tre, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., in ragione dell'errata valutazione della personalità dell'imputato e della mancata predisposizione di un programma di lavoro di pubblica utilità che fosse compatibile con la misura cautelare in corso per altro procedimento, e, con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestato e quello giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 6 giugno 2017;

Considerato che i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate, giacché i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, escludendo la possibilità di qualunque positiva prognosi di osservanza delle prescrizioni, e di idoneità di tale pena ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati o la rieducazione del condannato, sulla base di una motivazione puntuale e congrua, in quanto hanno evidenziato che la gravità del fatto e la negativa personalità del richiedente, gravato da molteplici condanne concernenti anche reati in materia di sostanze stupefacenti, e da ultimo arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 34 grammi di cocaina e 226 grammi di hashish, nonché di banconote contraffatte, nelle more del presente giudizio;

Reputato che il quarto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive nonché asserenti vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la Corte ha correttamente escluso la continuazione tra il reato contestato e quello giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, considerato che non è dato ravvisare l'unicità del disegno criminoso, in particolare per la distanza temporale, di un anno e mezzo, tra la condotta di coltivazione di marijuana, commessa nell'aprile 2017, e quella, oggetto del presente giudizio, di detenzione di sostanza stupefacente, commessa il 3 agosto 2018;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delleAtmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M P.Q.MDEPOS‘TATA IN CANCR.L FRIA r_ 3 iyìth6 FurrZi0112RfAtarzim