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Ordinanza — n. 20192/2026 — snpen AI generated

Italian Supreme Court dismisses appeal on theft in public buildings due to valid public prosecution and oral complaint.

Case Number Ordinanza — n. 20192/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a conviction for aggravated theft in a public school. The appellant argued the prosecution was invalid due to lack of procedural standing, but the court found the crime procedible d'ufficio under specific statutes. Consequently, the court rejected the claim that an oral complaint lacked validity because it was explicitly qualified as such by the police.

Legislator headnote

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Art. 624, comma 3; Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.: The crime of theft in public establishments is procedible d'ufficio, and an oral complaint is valid if unambiguously expressed as such by the victim.

Keywords

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theft in public buildings procedibility d'ufficio oral complaint validity cassation inadmissibility public prosecution rules

Cited Legislation

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Art. 624, comma 3 of the Criminal Code
Art. 625, comma 1, n. 7 of the Criminal Code

Cited Case Law

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Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini
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Full text

posto da: MICUCCI GIORDANO nato a GABICCE MARE il 23/04/1962 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Giordano Micucci ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 21 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato commesso il 23 giugno 2019 in danno di un distributore automatico di bevante e generi alimentari collocato all'interno di un edificio pubblico, segnatamente del Liceo Artistico "Cantalamessa" di Macerata. - Ritenuto che l'unico motivo proposto, che denuncia violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato, posto che, stando al combinato disposto di cui agli artt. 624, terzo comma, e 625, primo comma, n. 7 cod. pen., il delitto di furto commesso in stabilimenti pubblici è procedibile d'ufficio; che, in ogni caso, sussiste valida querela, dovendo farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezione di querela orale" (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816 - 01). - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.M