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Ordinanza — n. 19835/2026 — snpen AI generated

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for inadmissible ground of motivation defect.

Case Number Ordinanza — n. 19835/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the sentencing motivation fell outside the limited grounds permitted for reviewing plea bargain judgments. The defendant argued the court erred in determining the penalty after the prosecutor withdrew consent, but the court noted this ground was not authorized by the relevant procedural code. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator headnote

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific grounds; complaints regarding the motivation of the penalty determination are inadmissible unless they fall within the enumerated exceptions.

Keywords

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Italian Criminal Procedure Code Plea Bargain Review Inadmissible Appeal Sentencing Motivation Prosecutor Consent Withdrawal Procedural Costs Limited Grounds Appeal

Cited Legislation

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, d.P.R. n. 309/1990
artt. 73 d.P.R. n. 309/1990
in reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo il difetto di correlazione tra la stessa e l'accordo proposto dalle parti.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Cited Case Law

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Full text

ess nato in Marocco il 08/03/1994 avverso la sentenza del 17/11/2025 del Gip del Tribunale di Monza; Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Youness El Meskini ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Monza ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo il difetto di correlazione tra la stessa e l'accordo proposto dalle parti. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e 2la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ratificata dal decidente, come riportata dalla sentenza e come risulta dalla richiesta allegata al verbale di udienza, come riformulata dopo che sulla prima istanza di patteggiamento il p.m. non aveva prestato il consenso. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M