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Ordinanza — n. 19796/2026 — snpen AI generated

Italian court dismisses appeal claiming parole regime duration was legally arbitrary and insufficiently motivated.

Case Number Ordinanza — n. 19796/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassazione declared the appeal against a parole regime duration reduction inadmissible. The Tribunal of Surveillance had reduced the regime to four months based on the detainee's personality and conduct, which the lower court deemed adequately motivated. The Supreme Court rejected the claim that the duration could have been lower, ruling that the appeal sought an alternative reading not permitted in this instance.

Legislator headnote

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Art. 14 bis ord. pen.; Art. 14 bis ord. pen. The appeal challenging the duration of a particular surveillance regime is inadmissible if it merely requests a different interpretation of the statutory criteria without demonstrating a violation of law or a defect in reasoning.

Keywords

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parole regime duration particular surveillance inadmissible appeal lack of legal violation defect of motivation

Cited Legislation

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Art. 14 bis ord. pen.

Cited Case Law

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Full text

posto da: CAIAZZO ANTONIO nato a NAPOLI il 26/04/1958 avverso l'ordinanza del 21/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano in parziale accoglimento del reclamo proposto ha rideterminato in quattro mesi il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis ord. pen. applicato ad Antonio Caiazzo; Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 14 bis ord. pen. quanto alla determinazione della durata che, non essendone prevista una minima, avrebbe potuto essere determinata in misura minore;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla personalità del detenuto e al comportamento da questo tenuto, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti a fondamento della decisione, ciò anche dimostrando di avere proceduto a un corretto bilanciamento delle necessità che il regime di sorveglianza deve tutelare; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consiglieri estensore Il PresidenteMarco Ma Monaco Raffaello Magi DEPn."':7; T T IN (.1".'w FIXT7 i MarZia 1