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Ordinanza — n. 19726/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding recidivism exclusion argument.

Case Number Ordinanza — n. 19726/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the exclusion of recidivism, which is not permissible in a legality proceeding. The appellant argued the lower court failed to exclude recidivism, but the court found this argument generic and unsupported by specific legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected as the trial judge correctly applied statutory criteria to assess the criminal inclination based on prior convictions.

Legislator headnote

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal against a conviction for theft with recidivism is inadmissible if it merely requests the exclusion of recidivism without specific grounds, as the trial judge must independently evaluate the criminal inclination under statutory criteria.

Keywords

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recidivism exclusion legality proceeding theft aggravated inadmissible appeal criminal inclination

Cited Legislation

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
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Full text

posto da: STOJANOVIC VALENTINA nato a SALUZZO il 27/11/1993 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43350-2025 - Udienza del 08/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Valentina Stojanovic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato giacché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

Considerato, di contro, che il ricorso è generico circa le ragioni per cui l'imputato meriterebbe l'esclusione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara i P.Q.M