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Ordinanza — n. 19711/2026 — snpen AI generated

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of motivation under Art. 581 c.p.p.

Case Number Ordinanza — n. 19711/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a generic and indeterminate challenge regarding the court's motivation. The appellant argued the lower court violated legal requirements for reasoning, but the court found the complaint failed to specify the exact elements undermining the judgment. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the statutory threshold for judicial review.

Legislator headnote

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 339 c.p.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds for review are generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the contested decision that require judicial scrutiny.

Keywords

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generic appeal grounds lack of motivation indeterminate complaint judicial review limits Art. 581 c.p.p.

Cited Legislation

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla motivazione della sentenza impugnata - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 339 c.p.
612, commi 2 e 3, in riferimento all'art. 339 cod.
art. 339 cod. pen
612, commi 2 e 3, in riferimento all'art. 339 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla motivazione della sentenza impugnata - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Full text

posto da: LUCCHESE GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/06/1984 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Lucchese Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all' art. 612, commi 2 e 3, in riferimento all'art. 339 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla motivazione della sentenza impugnata - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M