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Ordinanza — n. 19704/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft, citing generic grounds and excessive penalty challenges.

Case Number Ordinanza — n. 19704/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Dismissed

Legislator summary

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The Court of Cassation declared Giuseppe Caradonna's appeal against the Bari Court of Appeal's conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued the victim's statements were untrustworthy and the sentence excessive, but the court found the first ground generic and the second outside cassation jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected because the first argument lacked specific elements and the second fell under the trial court's discretionary sentencing power.

Legislator headnote

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, and challenges to the excessive nature of the sentence are not admissible in cassation as they pertain to the discretion of the court of first instance.

Keywords

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inadmissible appeal generic grounds excessive penalty cassation jurisdiction sentencing discretion aggravated theft procedural requirements

Cited Legislation

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Full text

posto da: CARADONNA GIUSEPPE nato a BARI il 08/09/1976 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Caradonna Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la spregiudicatezza della condotta posta in essere, la negativa personalità del ricorrente e i numerosi precedenti a suo carico (si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M