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Ordinanza — n. 19473/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal as generic for lacking specific legal grounds under procedural code.

Case Number Ordinanza — n. 19473/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked proper motivation, but the court found this ground generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed because it did not specify the exact legal elements violating the sentencing logic.

Legislator headnote

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal alleging a violation of law due to lack of motivation is inadmissible if the complaint is generic, failing to identify specific elements underlying the alleged error.

Keywords

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lack of motivation generic appeal procedural code inadmissible appeal specific grounds required

Cited Legislation

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione all'assenza di motivazione, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 495 cod. pen
- Rilevato che Giuseppe Barnabà ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 10 febbraio 2023, che ritenuto l'imputato responsabile per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
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Full text

to a BARI il 02/10/1998 avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Giuseppe Barnabà ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 10 febbraio 2023, che ritenuto l'imputato responsabile per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione all'assenza di motivazione, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIN CAN(9-Fum.ioì .2tàtít) Mai -