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Ordinanza — n. 19468/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal arguments and factual basis.

Case Number Ordinanza — n. 19468/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for a specific crime but failed to provide specific legal deductions or factual data supporting his claims. The court ruled the appeal manifestly unfounded because it contained only generic arguments devoid of necessary legal or factual reasons.

Legislator headnote

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not specific in proposing legal deductions and factual data supporting the requests, rendering it manifestly unfounded.

Keywords

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inadmissible appeal generic arguments lack of factual basis procedural costs manifestly unfounded

Cited Legislation

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
pen., e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 lett.
Art. 360 c.p.p.
art. 624 bis cod. pen
- Rilevato che Antonino Inzirillo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 4 dicembre 2023, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod.
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Full text

ato a CAPACI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Antonino Inzirillo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 4 dicembre 2023, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., per erronea interpretazione della legge penale, è manifestamente infondato poiché non specifico nel prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M