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Ordinanza — n. 19217/2026 — snpen AI generated

Cassation court dismisses appeal regarding non-prosecution cause due to lack of manifest illogical reasoning.

Case Number Ordinanza — n. 19217/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for leniency based on personal circumstances, but the appellate court correctly assessed the lack of particular triviality and minor harm. The supreme court ruled that the lower judge's discretionary evaluation of the crime's gravity was not subject to cassation review absent manifest illogical reasoning.

Legislator headnote

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of the non-prosecution cause under Article 131-bis is a discretionary power of the trial judge based on the criteria of Article 133, which cannot be reviewed by the Court of Cassation unless the reasoning is manifestly illogical or lacks motivation.

Keywords

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non-prosecution cause Article 131-bis discretionary power manifest illogical reasoning Cassation review limits criminal leniency judicial motivation

Cited Legislation

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Lunghi Alessandro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Lunghi Alessandro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Cited Case Law

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Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Full text

posto da: LUNGHI ALESSANDRO nato il 06/08/2002 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lunghi Alessandro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto assente la particolare tenuità del fatto e l'esiguità dell'offesa in ragione della personalità dell'imputato, del luogo di commissione del reato e dello scopo illecito perseguito attraverso la condotta, consistente nell'ostacolare la sorveglianza carceraria; che, peraltro, ai fini del giudizio sulla configurabilità o meno della causa di non punibilità de qua, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, non riscontrabili nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.MIl Consi e estensore Il Presidente Frailcesto Florit Lucia Aielli