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Ordinanza — n. 19189/2026 — snpen AI generated

Criminal appeal dismissed for failure to prove notification to the public prosecutor as required by law.

Case Number Ordinanza — n. 19189/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the request for remittal to the Court of Appeal lacked proof of notification to the public prosecutor. The appellant, Angelo Di Dio, failed to submit evidence that the other parties received the document, violating procedural mandates. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Legislator headnote

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Art. 45 cod. proc. pen.; Art. 46, comma 1 cod. proc. pen.: A request for remittal to the Court of Appeal must be accompanied by proof of notification to all other parties, including the public prosecutor; failure to provide such proof renders the request inadmissible.

Keywords

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criminal appeal inadmissibility notification to public prosecutor procedural requirement failure remittal to appellate court court costs and fine

Cited Legislation

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Art. 45 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Di Dio; considerato che l'istanza di rimessione del processo alla Corte di Assise di appello di Uvlessina, ai sensi dell'art. 45 cod.
Art. 46, comma 1 cod. proc. pen.
pen., deve contenere la prova della notifica alle altre parti — tre la quali vi è il pubblico ministero - come prescritto, a pena di inammissibilità della relativa richiesta, dalli art. 46, comma 1, cod.
art. 45 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Di Dio; considerato che l'istanza di rimessione del processo alla Corte di Assise di appello di Uvlessina, ai sensi dell'art. 45 cod.
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Full text

a da: DI DIO ANGELO nato a ENNA il 05/01/1976 avverso l'ordinanza del 15/10/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Di Dio; considerato che l'istanza di rimessione del processo alla Corte di Assise di appello di Uvlessina, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., deve contenere la prova della notifica alle altre parti — tre la quali vi è il pubblico ministero - come prescritto, a pena di inammissibilità della relativa richiesta, dalli art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che l'istanza non risulta corredata dalla notifica al Pubblico ministero; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M